Riflessioni su un fantasma

apr 30th, 2019 | Di | Categoria: Storia

 

Chiudiamo il mese di aprile 2019 con un testo di Toni Negri e Luciano Ferrari Bravo contenuto inMetropoli del 3 febbraio 1981. 
Come abbiamo scritto inaugurando la sezione sul 7 aprile ci sono ancora brutti fantasmi che infestano la storia e il dibattito, a Padova e altrove. Continueremo ad ampliare questa sezione, nella speranza di liberarcene definitivamente.  

Di TONI NEGRI e LUCIANO FERRARI BRAVO.

Il problema che ci è stato posto è perché lo Stato ammette ancora un reato come «insurrezione» nel suo Codice.
In effetti il reato di «insurrezione» è come il cobra di una famosa canzonetta: davvero non riesci a prenderlo. Se non per amore o per forza. La sua essenza non è logica, ma qualche cosa d’altro. È, dal punto di vista dottrinale, un capolavoro di «incertezza» del diritto.
Persino un teorico ambiguo ma leale, come Lopez de Onate, nel pieno del fascismo trionfante, se ne sarebbe vergognato, nel trattare della certezza del diritto. Che cos’è infatti «insurrezione»?
Un reato di pericolo, un reato che arriva o che deve essere colto in quel momento particolare che ne determina l’esistenza ma ne nega la riuscita, il completamento, la perfezione. È dunque l’insurrezione un reato impossibile? Verrebbe voglia di affermarlo. Ma così non andrebbe più avanti il discorso mentre invece la nostra imputazione va avanti. Quindi accettiamo il terreno dell’irrazionalismo, della foia fascista, il terreno della dialettica, sulla quale il reato di insurrezione viene qualificato.
Insurrezione è un reato dialettico. Di conseguenza, però, esso subisce tutti i traumi definitori della dialettica e della sua incertezza, della incertezza della definizione della dialettica.
Ma proviamo a seguirne la natura. Dunque, insurrezione come reato dialettico. E però, considerato sul ritmo della logica dialettica, poiché non può essere sintesi (rivoluzione riuscita, insurrezione compiuta) e neppure pura affermazione (esistenza di un fatto storico spontaneo) l’insurrezione deve definirsi come momento negativo della dialettica.
Ma secondo quale definizione della dialettica?
Quella hegeliana? No di sicuro, perché la dialettica hegeliana, per quanto imbrogliona come tutte le dialettiche, prevede comunque un processo di inveramento storico, sicché solo l’evento effettuale, l’effettualità storica spiegano la categoria. Se una cosa non c’è (l’insurrezione) non c’è neppure il suo concetto.
Quella crociana? Ma qui l’«opposto» è – se possibile – ancor più effettuale che nella dialettica hegeliana e il meccanismo parallelo e complementare dei «distinti» è puramente ideale, «disciplinare», e l’uno e l’altro processo – quello dei contrari come quello dei distinti non si curano del «tentativo», del «pericolo», neppur se casualmente fosse dato. In Croce c’è tanto cinismo che neppure la nascita e l’emergere e raffermarsi del fascismo mussoliniano vennero considerati un pericolo.
E allora – l’unica fattispecie di logica dialettica implicita in questa fattispecie giuridica di insurrezione è quella rozza del fascismo pratico, dell’eterno fascismo delle procedure, dell’autoritarismo degli incolti: un gentilianesimo da strapazzo, che fruga nelle intenzioni della gente, una filosofia da padroni che nel sospetto che vi siano intellettuali disponibili al movimento rivoluzionario, pone la negatività reale, effettuale, di un processo che non riesce a dominare.
L’insurrezione, da questo punto di vista, non appare come un reato di pericolo ma come un reato di sospetto. Come un tipico esempio del rappresentarsi della mentalità autoritaria, studiata da tanti insigni studiosi antifascisti.
Con ciò siamo persino al di là dell’incertezza della dialettica.
C’è infatti un altro punto di vista dal quale possiamo prendere il cobra per la coda. Ed è, questa volta, non più quello secondo il1 quale insurrezione è un reato dialettico, bensì quello secondo il quale insurrezione è un reato sacrale. Weber direbbe che insurrezione è un reato che attiene ad una definizione carismatica della legittimità del potere. Se infatti si considera, puerilmente ma non meno effettivamente, il potere come attributo di grandi personalità storiche, insurrezione potrebbe essere l’omicidio o comunque l’offesa portata contro qualcuno di questi Protei.
Insurrezione, dunque, come delitto contro la grande personalità storica, come uccisione del padre. Zaniboni-Mussolini, Jeta-Carrero Bianco, 7 aprile-Moro. Insurrezione come reato sacrale e, quindi, sua punizione come vendetta rituale.
Quali barbarici sentimenti vivono nelle teste dei nostri giudici! Quanto a fondo scava il cobra del potere! Ma noi sappiamo che questa concezione paternalistica e patriarcale del potere è esclusa dal concetto di legittimità democratica, che essa è dunque residuo di una concezione irrazionale del potere, taumaturgica e sacrale, legittimismo e non legittimità, vecchia pappa reazionaria.
È evidente che finora non abbiamo neppure cominciato a rispondere alla domanda iniziale: perché questo reato di insurrezione sia ancora ammesso nel nostro codice e nella nostra pratica giuridica. Abbiamo semplicemente inseguito le movenze dei cobra nelle teste dei giudici, della loro incultura, della loro grossolanità. Cosa comunque non irrilevante.
Riproponiamoci dunque il problema. Non sarà che, accumulate le motivazioni sopra ricordate come radicali nella mentalità autoritaria, il reato di insurrezione trovi una sua collocazione effettiva e pregnante nell’attuale costituzione materiale nell’attuale stato dei partiti? Non sarà che esso non abbia nulla a che fare con i principi della vita associata e della sua organizzazione comunemente stipulata ma solo a che fare con l’arroganza delle formazioni politiche, delle corporazioni di interesse, insomma con quelle che sono le movenze esteriori, la volgarità del cobra dell’attuale potere? La nostra impressione è esattamente questa. Ripetiamo perciò alcuni elementi dell’analisi da un punto di vista di pura considerazione della fattispecie giuridica e del suo uso particolare nel processo 7 aprile.
A. In prima istanza il reato di insurrezione dovrebbe riferirsi ad un pericolo effettivo per le istituzioni nel loro complesso. Ma questa pericolosità non è dimostrata, anzi, in tutte le argomentazioni della controparte, è esclusa. La saldezza delle istituzioni democratiche è persino esagerata, e comunque vista solo nei confronti della lotta proletaria, in tutte le argomentazioni della controparte. Non si dà dunque effettività del pericolo per le istituzioni. E questo esclude una definizione del reato dal punto di vista della effettività.
B. In seconda istanza, il reato di insurrezione potrebbe configurarsi come reato che attiene ai principi (alla contestazione dei principi) generali della legittimità dell’ordinamento. È quella forma del reale, di cui parlavamo prima, e che vedrebbe insurrezione come regicidio. Ma: 1) Moro non era la repubblica né la costituzione italiana; 2) noi non lo abbiamo ammazzato; 3) la formula politica che, nel caso, Moro sosteneva, il compromesso storico, non solo non atteneva alla sostanza della costituzione ma è stata altrimenti battuta. Quindi non c’è stato attacco alla legittimità dell’ordinamento, poiché la sua specificità, contro la quale si combatteva, anche nel caso si fosse responsabili della morte di Moro, non ha nulla a che fare con i problemi della legittimità. Anche nel caso in cui i principi della legittimità fossero considerati nella maniera feticistica e volgare cui prima abbiamo accennato e di cui i giornali (soprattutto gli opinion makers del compromesso storico che sono stati sconfitti) oggi vaneggiano.
C. A noi sembra, a questo punto, che il modo di procedere del magistrato nei nostri confronti sia completamente illegittimo, e che la loro interpretazione ultima del reato di insurrezione, se fosse resa effettiva, sarebbe incostituzionale. È evidente infatti che, considerati impossibili gli altri due modi di considerare il reato di insurrezione (quello attinente alla effettività dell’attacco all’insieme delle istituzioni in quanto escluso dalla stessa accusa, quello attinente alla legittimità perché il cuore dello Stato non ce e comunque non era Moro, ed in ogni caso noi non c’entriamo) – nella testa dei nostri accusatori il reato di insurrezione si regge solo su una misinterpretazione (una interpretazione volgarmente sballata) della costituzione italiana. Si ritiene cioè che la costituzione formale, sulla base ed in riferimento alla quale solo può essere definita una fattispecie di reato costituzionale, sia determinata dalla sua materialità. La quale consisteva, quando siamo stati arrestatati, nella ricerca del compromesso storico. Cioè nella alleanza fra due partiti, come portatori dell’interesse nazionale. Debbo confessare di non sapere se sia più insurrezionalista una siffatta interpretazione o quella di cui noi siamo accusati. Ma tant’è: noi siamo in galera, i magistrati invece, nell’attuale situazione hanno licenza di uccidere. Di uccidere anche la costituzione?
Supponiamo che l’interpretazione dei nostri magistrati (che consiste in questo: è intoccabile il regime dei partiti che è stato fissato in sede parlamentare, sono insurrezionali la volontà e l’azione intesi a modificarlo) acquisti validità giuridica.
Ne seguirebbero alcuni paradossi indubbiamente divertenti:
1. che ogni atto che implichi una modificazione della costituzione materiale (dei partiti e delle corporazioni) proveniente da forze comunque agenti, sarebbe qualificabile come insurrezione;
2. che l’insurrezione, rompendo questa materialità corporativa dell’assetto politico, sarebbe atto dovuto alla costituzione formale.
Attribuendo a noi il reato di insurrezione, il magistrato distorce la concezione della costituzione in maniera abnorme e assurda. Non a caso gli autori di questa accusa sono due magistrati notoriamente discussi: Ciccio Amato che ha assolto Sogno e Cavallo in istruttoria dall’accusa di cospirazione contro lo Stato, Ciampani la cui situazione familiare è talmente compromessa sul fronte del fascismo che non si capisce davvero perché non si astenga dalla funzione della pubblica accusa, anche se si capisce perfettamente perché sostenga questa interpretazione di reato costituzionale.
Se le cose stanno in questi termini noi non vediamo perché non si debba, a questo punto, accedere alla Corte Costituzionale, per chiedere quali siano i termini di rigidità del sistema costituzionale presente. Se lo Stato attuale è lo Stato dei partiti e delle loro particolari alleanze, può anche darsi che noi siamo imputati passibili di essere giudicati del reato di insurrezione. Badate bene: noi sappiamo bene che lo Stato italiano è questo, uno stato allo sfascio preda delle corporazioni partitiche. E delle altre corporazioni. Ma sappiamo anche di essere abbastanza forti da impedire che questo riconoscimento sia dato dal massimo organo costituzionale.
Sappiamo che nell’organo costituzionale che dovrebbe essere interpellato, ci sono individui che hanno sostenuto (allo scopo di permettere la legittimazione costituzionale del Pei) una certa definizione statica della Costituzione. Ma sappiamo anche che le lotte hanno modificato la situazione e che oggi la mobilità non è solo un v interesse dei padroni ma anche di tutte le forze che tendono ad una ricostruzione del movimento operaio e proletario.
E allora: qual è il grado di mobilità del sistema? È possibile, che di questo si tratta, pensare la trasformazione? Diteci se no.
Ditelo e confermate le posizioni di Ciccio Amato e di Ciampani, se lo credete.
Ma non si rischia, su questa strada, di attribuire un’immeritata dignità teorica ad una faccenda che di dignitoso ha veramente ben poco? Il rischio c’è in effetti. La domanda iniziale consente anche v una risposta molto banale: il reato d’insurrezione è tuttora ammesso dallo stato dei partiti per la stessissima ragione per cui il codice v penale vigente è ancora quello dettato dai Guardasigilli Rocco, con vari rattoppi e rammendi (che riguardano in fondo anche l’insurrezione: promuoverla è punito con l’ergastolo non più con la pena di morte, il che è un bell’incivilimento). E dunque di che stupirsi? Arretratezza culturale, interessi conservatori – fossero pure quelli «sezionali» del ceto giudiziario – e via dicendo. E il discorso potrebbe ripetersi per quel che riguarda questa inaspettata riesumazione di una fattispecie cui i manuali dedicano solo qualche riga distratta e che manca quasi totalmente di precedenti. È fin troppo evidente infatti che il magistrato romano nello scegliere la norma incriminatrice ha ubbidito ad urgenze pratiche poco confessabili ma trasparenti. In primo luogo quella di radicare a Roma la competenza, e poco importa che questo solo fatto dimostri il pressappochismo anche tecnico di questi giudici, visto che fino a prova contraria le norme generali sulla competenza si applicano anche all’art. 248.
In secondo luogo, e assai più importante, quello di assicurarsi un tempo di carcerazione preventiva praticamente interminabile. Come è universalmente noto per un reato del genere, grazie al decreto Cossiga, si può attendere in carcere l’emanazione della sentenza di primo grado fino a cinque anni e mezzo.
Ma la coerenza ha i suoi prezzi e non sembra proprio questo il caso di riesumare una teoria dello Stato e/o capitalismo straccione. Riproponiamo dunque la questione: in primo luogo l’autonomia operaia è, o è stata, nei fatti, un fenomeno insurrezionale? Qui occorre prima di tutto sgomberare il campo da un equivoco, perseguito dolosamente dal giudice romano, vale a dire la riesumazione di una tematica insurrezionalista che è storicamente appartenuta al gruppo sessantottesco di P.O. L’agitazione di una prospettiva insurrezionale – che non ha mai neppure cominciato a diventare una «teoria», non si dice una pratica, insurrezionale – ha costituito un estremo tentativo di articolare un orizzonte leninista (vetero-leninista?) su un corpus teorico «operaista» e soprattutto, su una trasformazione del referente, del soggetto sociale delle lotte che il ’68 aveva cominciato a rivelare in tutta la sua estensione. Potop disse insurrezione per le stesse ragioni per cui LC diceva «prendiamoci la città» e il gruppo del Manifesto (Magri, sì, proprio lui) sosteneva la guerriglia in fabbrica. I giudici ovviamente dimenticano, o meglio sono costretti ad occultare in ogni modo il piccolo particolare che fu proprio PO. il primo gruppo a prendere atto storicamente della impraticabilità e insufficienza di quel tentativo di articolazione e a sciogliersi. Dopo d’allora, e proprio dagli attuali imputati del 7 aprile, viene una costante polemica contro tensioni insurrezionaliste fino a qualificare l’insurrezionalismo come peste del movimento (cfr.: Negri, Dominio e sabotaggio – p. 15). Che significa questo? Che tensioni insurrezionaliste abbiano percorso il movimento è tanto vero quanto è vero che solo un impudente opportunismo può mai escludere l’insurrezione popolare dall’orizzonte della lotta di classe. Al di là di tipologie della scienza politica che non è qui il caso di richiamare, una fenomenologia insurrezionale appartiene comunque all’esercizio di un diritto popolare di resistenza estremo tentativo di bloccare la messa in discussione di conquiste di massa preesistenti o estremo tentativi: di rompere il soffocamento di una situazione bloccata.
E fenomeni di questo tipo sono ben stati presenti nella storia italiana di questi vent’anni. Nessuno ricorda più il luglio‘60? (E nessuno, per inciso, ricorda l’esaltazione di Nenni della «piazza» e della sua efficacia innovativa anche sul terreno istituzionale?)
Ma cos’ha a che fare tutto ciò con l’autonomia? Palesemente nulla.
All’autonomia appartiene una teoria e una pratica – per quanto parziali e tendenziali – che perseguono la positività indipendente del «rifiuto del lavoro». Teoria e pratica della costruzione di un pieno di potere del proletariato per sé – diretto, autogestito.
L’autonomia è un fenomeno «sovversivo»? Nessuno vorrà negarlo: le è propria, perciò, anche una teoria e una pratica dell’uso della forza, come altra faccia, necessaria, della costruzione del potere operaio. Ma l’autonomia ha sempre respinto, con altrettanta decisione, la deviazione terrorista tanto quanto quella insurrezionalista.
E allora? La domanda si ripropone. Se un giudice legge non i singoli fatti ma la globalità dei fatti dell’autonomia – dalle autoriduzioni alle occupazioni, dalla lotta sul reddito «sociale» al controllo di quartiere di fasci e spacciatori e via dicendo come insurrezione, che spiegazione dame? Troppo semplice disfarsene indicando la paranoia quasi-fascista di un singolo giudice. Calogero l’ha rivelata di recente con sbalorditiva chiarezza: il rischio vero rappresentato dall’autonomia starebbe nella sua possibilità di illudere i giovani sulla costruibilità del paradiso su questa terra. Il giudice romano, gran navigatore di Palazzo, non è così ingenuo e scopre meno i suoi tic ideologici. Ma entrambi interpretano in realtà fedelmente una paranoia che è a questo punto dell’intero sistema dei partiti.
La paranoia di chi si sente assediato e non sa, o non vuole, darsi ragione della crescente disaffezione che sente attorno a sé. La situazione è infatti singolare. Si vuole celebrare un processo per insurrezione, cioè per un reato che implica un pericolo attuale, effettivo per il tessuto di consenso alle istituzioni di cui i partiti sono la nervatura fondamentale. E non uno di essi – neppure quello che ha di fatto promosso il giudizio – si esprime in alcun modo. Non sarebbe dunque questa l’occasione giusta per mostrare finalmente qual è l’oscura genesi della crisi e per celebrare, nella condanna dei colpevoli, la fine del pericolo? Oppure, se il processo 7  aprile va avanti con questa imputazione, l’attuale silenzio fino a quando potrà durare?

Carcere di Trani ottobre ’80

Questo articolo è stato pubblicato per Metropoli il 3 febbraio 1981

http://www.archiviolfb.eu/riflessioni-un-fantasma/

Tags: , , , , , ,

Lascia un commento