L’Articolo 18 va in soffitta?

mar 4th, 2010 | Di | Categoria: Capitale e lavoro, Primo Piano

di Riccardo Di Vito

lavoratoriPenso che i lettori di questo sito, così come tutti i militanti comunisti, abbiano già sentito quella che dovrebbe essere la notizia del giorno, ma che, al contrario, è stata fatta passare sotto silenzio dai media. Se qualcuno non l’avesse ancora capito, è in corso da parte dell’attuale Governo l’ennesimo attacco contro i lavoratori. Il Senato della Repubblica Italiana (quella fondata sul Lavoro, per intenderci…) ha licenziato il DDL 1167-B, inviandolo alla Camera, pronto per essere definitivamente approvato, dopo due anni di emendamenti e ‘correzioni’. L’articolo 33 di questo testo sostituisce il 410 del Codice di Procedura Civile, istituendo misure di conciliazione di controversie lavorative anche in via arbitrale.

Detto tra di noi, significa che le controversie sul lavoro potranno essere conciliate da un Giudice (come avviene obbligatoriamente oggi) oppure potranno essere risolte da un arbitrato, cioè un giudizio privato con cui le parti, al momento della stesura del contratto, per mezzo di una clausola, oppure a controversia già insorta scelgono di rimettere la soluzione di questa alla decisione di uno o più arbitri, escludendo il ricorso alla giustizia ordinaria.

Vi starete chiedendo chi siano questi arbitri, è presto detto: sono persone iscritte nell’elenco degli Arbitri della Camera di Commercio, esperte nei settori economico-giuridici, che hanno ricevuta un’apposita formazione per la gestione delle procedure arbitrali (cfr. Unioncamere Toscana, per esempio). L’arbitrato può essere organizzato per proprio conto o approfittando dei servizi posti a disposizione da istituzioni arbitrali specializzate, come le Camere Arbitrali delle Camere di Commercio.  La differenza tra i giudizi (arbitrale o del giudice) è questa: il giudice prende le decisioni su una questione richiamando leggi inerenti l’argomento; l’arbitro, invece, decide in base a ciò che ritiene giusto, senza riferirsi a testi scritti o altro…

Capite bene che questo indebolisce pesantemente le tutele del lavoratore, perché in un caso come il ‘licenziamento senza giusta causa’ risulterò oggettivamente la parte più debole, in quanto, di fronte al licenziamento, l’arbitro deciderà secondo la SUA concezione di equità, non secondo la legge.

2Questo DDL è in sostanza un aggiramento dell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavorati, che, per esempio, non permette licenziamenti senza giusta causa. Se passasse anche alla Camera (come si prevede facilmente), sebbene lasci la libertà di scegliere tra giudice e arbitro, è chiaro che favorirà il datore di lavoro, perché nella fase di scrittura del contratto di assunzione tenderà sicuramente a forzare la mano del lavoratore  ‘consigliando’ la scelta dell’arbitrato. Il coltello dalla parte del manico chi ce l’ha, visto che il lavoratore ancora non assunto, in un momento di estrema debolezza negoziale come questo, risulterà quasi obbligato alla scelta?!

Con questa Legge si crea una disparità tra le forze in campo ancora maggiore rispetto a quella attuale. L’attacco al mondo del lavoro salariato, ancora una volta, sta procedendo a tappe forzate, senza troppe resistenze. Alcune norme del DDL penalizzano ulteriormente i lavoratori, perché tendono ad incrementare il ricorso al lavoro precario da parte delle aziende. Mi pare interessante notare come da parte sindacale, sia la CISL che la UIL non si siano minimamente fatte sentire… La posizione della CGIL è certamente critica (potete leggerla qui: CGIL), ma bisognerà vedere cosa metteranno in campo, specialmente durante il prossimo sciopero generale del 12 marzo.

Dato ancora più allarmante è quello che concerne la possibilità di prevedere clausole ‘peggiorative’ del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Sono infatti chiamati ‘contratti individuali certificati’ quelli autorizzati dal nuovo DDL, con i quali si certifica, appunto, la ‘libera volontà’ del lavoratori di accettare le deroghe a norme di legge e del CCNL.

In caso di processo di lavoro, per esempio, il giudice non potrà entrare nel merito dell’organizzazione del lavoro e delle scelte produttiva, cioè non potrà occuparsi delle cause delle controversie stesse, della sostanze delle scelte aziendali, ma dovrà limitarsi a verificare gli aspetti meramente formali delle azioni aziendali.

3Non parliamo, poi, del caso di contratti irregolari con conversione del contratto a tempo determinato (quello che oggi va più di moda)! Dal DDL è stabilito con effetto retroattivo che per la tutela del diritto per il lavoratore è sufficiente un semplice risarcimento tra le 2 e le 12 mensilità, che potrà essere ridotto nel caso in cui il CCNL di riferimento prevedesse una procedura di stabilizzazione! La nuova Legge contiene anche una norma che garantisce alle aziende la possibilità di aprire le porte del lavoro sin dall’età di 15 anni, con contratti di ‘apprendistato’. Solo a me viene in mente che si stanno autorizzando i padroni a sfruttare giovani braccia a prezzi irrisori?! Questa legge è ingiusta, iniqua e vergognosa, un vero e proprio attentato ai danni dei lavoratori. Chi si farà carico di combattere contro l’ennesima cannonata governativa?

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2 commenti
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  2. Bne scritto, chiarissimo. Un provvedimento vergognoso che si somma all’iter distruttivo inaugurato da una ventina d’anni in questo povero paese dai governi di tutti i colori politici.
    E la cosa incredibile è che fa più notizia il conflitto d’interessi del Berlusca (come se non ve ne fossero di altri altrettanto gravi ed evidenti) piuttosto che un provvedimento di questo carattere.

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